Sez. 1, Sentenza n. 2208 del 01/02/2007 (Rv. 594632 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Cronotachigrafo - Inserimento del foglio di registrazione con data inesatta - Violazione dell'art. 179 Cod. strada - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una data di inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione dell'art. 179 codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni nelle nove ore che precedono il controllo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)