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Sez. 2, Sentenza n. 3675 del 06/11/1968 (Rv. 336970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - LIMITI.*

L'art. 37 della Costituzione, che e norma suscettibile di immediata applicazione, senza la necessita di altre Disposizioni di legge, conferisce alla donna un diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, alla parita giuridica e salariale con l'uomo lavoratore. L'attribuzione alla donna lavoratrice della stessa disciplina e stessa retribuzione o misura di retribuzione spettante all'uomo e condizionata alla esistenza di una situazione obiettiva di lavoro pari a quella dell'uomo, ossia alla - parita di lavoro-. Pertanto, se la particolare struttura fisiologica della donna si ripercuote con incidenza causale sull'idoneita, o sull'attitudine lavorativa, o sulla quantita e qualita della prestazione di lavoro, o su ogni altra modalita di svolgimento del rapporto di lavoro, in modo da realizzare una concreta situazione obiettiva tale da legittimare una diversita di disciplina, e giustificata una disparita giuridica e salariale tra uomo e donna. Esattamente, pertanto, e ritenuta invalida una disposizione di contratto collettivo (nella specie, l'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1961 per i dipendenti delle centrali del latte, che stabilisce il limite di eta per la cessazione del rapporto di lavoro a 55 anni per le lavoratrici ed a 60 anni per i lavoratori), la quale arbitrariamente fissi un diverso limite di eta lavorativa fra uomo e donna, senza distinzione tra lavoratrici addette a lavori manuali e lavoratrici addette a mansioni intellettuali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)