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Sez. 3, Sentenza n. 5016 del 29/04/1993 (Rv. 482129 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 393, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio | Relativa disciplina - Diritto di ritenzione sull'immobile fino al pagamento della indennità - Ammissibilità - "Prorogatio" dopo la scadenza della locazione - Inammissibilità - Canone - Obbligo - Pagamento per il periodo di durata della ritenzione - Insussistenza - Compensazione di detto canone con il credito di indennità per la perdita dell'avviamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482129-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 393, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la disposizione secondo la quale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dalla avvenuta corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale (art. 34, comma terzo, e 69, comma ottavo, della legge n. 392 del 1978), attribuisce al conduttore, indipendentemente da un preciso giudicato positivo sul credito, un diritto di ritenzione sull'immobile anche in pendenza della relativa controversia fino al pagamento dell'indennità, ma non comporta, dopo la scadenza della locazione, una "prorogatio" del rapporto contrattuale locativo né la mora nella restituzione, con l'obbligo di continuare la corresponsione dei canoni fino alla riconsegna a norma dell'art. 1591 cod. civ. (in quanto la ritenzione non abilita il conduttore alla prosecuzione del godimento del bene quale utilità corrispettiva del pagamento del canone, configurandosi come mero onere di custodia anche nell'interesse proprio). Pertanto, deve escludersi qualsiasi compensazione infragiudiziale fra il credito di indennità per la perdita dell'avviamento e quello correlato di canone nel periodo di durata della ritenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)