Sez. 3, Sentenza n. 3813 del 30/03/1995 (Rv. 491562 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PROCEDURA PER IL RILASCIO - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 7 del D.L. n. 551 del 1988 - Obbligo del conduttore di corrispondere al locatore l'indennità di occupazione - Sussistenza - Obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PROCEDURA PER IL RILASCIO - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora la data di rilascio ricada nella sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 7 D.L. n. 551 del 1988, conv. nella legge n. 61 del 1989, il conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione, nella misura prevista dal secondo comma del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta, né offerta, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, spettantegli a norma dell'art. 34 legge n. 392 del 1978, in quanto, nell'indicato periodo di sospensione, il provvedimento di rilascio non è eseguibile per cause diverse e indipendenti dalla mancata corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento, con la conseguenze che, durante il periodo medesimo non può ritenersi gravante sul locatore l'onere di corrispondere la stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 7 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)