Sez. 3, Sentenza n. 9108 del 29/08/1995 (Rv. 493778 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Condizione - Corresponsione dell'indennità - Funzione e scopo di detta norma.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, le norme di cui agli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978 - le quali condizionano l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - hanno lo scopo di tutelare il locatario, attribuendogli, in base ad una precisa scelta di politica economica e sociale, il diritto non solo all'indennità, ma, quale mezzo al fine, anche alla ritenzione del bene fin quando il credito non gli venga saldato, senza limitazioni di sorta, riguardo al diritto di ritenzione, diverse da quelle desumibili dal contratto (nella specie, il locatore, affermata l'illiceità della detenzione dell'immobile da parte del conduttore per il periodo successivo al provvedimento di rilascio, gli aveva chiesto il risarcimento del danno, corrispondente alla differenza tra il canone che il conduttore stesso aveva continuato a corrispondergli e quello di mercato, determinato ai fini della liquidazione dell'indennità di avviamento, con conseguente parziale compensazione delle rispettive pretese creditorie. Il giudice del merito aveva respinto la domanda, sul presupposto che nessun ritardo è configurabile a carico del conduttore, titolare del diritto di ritenzione dell'immobile sino al pagamento dell' indennità. La S.C., in applicazione del principio enunciato nella massima, ha confermato l'impugnata sentenza).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)