Sez. L, Sentenza n. 6564 del 02/04/2004 (Rv. 571804 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede; in particolare, non è né ingiustificato né contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro.(Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore con mansioni dirigenziali il quale, a seguito di inadempimento del datore di lavoro consistente nel mancato pagamento di quattro mensilità e di spese di trasferta, con l'avviso che non era possibile fargli svolgere l'attività lavorativa per la quale era stato assunto in sevizio, aveva reagito assentandosi dal posto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)