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Sez. 1, Sentenza n. 12989 del 24/07/2012 (Rv. 623519 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Pronuncia di nullità del matrimonio concordatario - Delibazione da parte del giudice italiano - Ammissibilità - Sentenza di divorzio - Portata ostativa - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623519-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

La sentenza di divorzio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi, per cui se, nel relativo giudizio, non sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio - con il conseguente insorgere delle questioni poste dalla statuizione contenuta nell'art. 8, comma secondo, lett. c), dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Santa Sede - non è impedita la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 art. 8 com. 2 n. 3, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)