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Sez. 1, Sentenza n. 4795 del 04/03/2005 (Rv. 584023 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario - Delibazione - Ammissibilità - Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Effetto ostativo - Sussistenza - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584023-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validità del vincolo - le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo "status" delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., con efficacia di giudicato - , l'esistenza e la validità del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 - che ha abolito la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari, in precedenza stabilita dall'art. 34, quarto comma, del Concordato del 1929 - e nei limiti di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 34 com. 4, Tratt. Internaz. 18/02/1984

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)