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Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc. (dep. 01/10/2015) Rv. 264766 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264766-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)