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Sez. 5, Sentenza n. 2825 del 24/02/2012 (Rv. 621416 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Controversie di valore inferiore a lire 5.000.000 - Mandato ad un praticante procuratore - Ricorso sottoscritto da questi e dal ricorrente - Nullità del ricorso o dell'attività posta in essere dal praticante procuratore - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621416-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

Nel processo tributario, con riferimento alle controversie di valore inferiore a lire 5.000.000, la nullità della procura rilasciata ad un praticante procuratore, come tale non abilitato a difendere dinanzi alle commissioni tributarie, non determina di per sé né la nullità del ricorso cui accede, che sia stato sottoscritto congiuntamente anche dalla parte interessata, né l'attività svolta dal praticante procuratore in relazione ad atti che non siano riservati esclusivamente ad un difensore abilitato, sia perché l'art. 12, comma quinto, del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che, nelle controversie del valore indicato, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, e sia perché, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., la nullità di un atto non comporta la nullità degli atti precedenti o successivi, che ne sono indipendenti, e la nullità di una parte di un atto non colpisce le altre parti dell'atto da essa distinte e dotate di un'esistenza autonoma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)