Sez. L, Sentenza n. 4025 del 10/07/1984 (Rv. 435994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CONVERSIONE DELL'UNO NELL'ALTRO - AMMISSIBILITÀ - ISTANZA RELATIVA DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ADDEBITATO AL LAVORATORE ALLA STREGUA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OBBLIGATORIETA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CONVERSIONE DELL'UNO NELL'ALTRO - AMMISSIBILITÀ - ISTANZA RELATIVA DEL DATORE DI LAVORO - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ADDEBITATO AL LAVORATORE ALLA STREGUA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OBBLIGATORIETA.*
L'avvenuta intimazione del licenziamento per giusta causa, senza diritto al preavviso, non preclude la possibilità di conversione del medesimo in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con diritto al preavviso e pertanto il giudice, in presenza della relativa istanza del datore di lavoro, anche quando neghi la sussistenza della giusta causa, non può esimersi dall'accertare se il comportamento addebitato al lavoratore integri gli estremi di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. (V 2045/77, mass n 385768; (V 711/74, mass n 368548).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)