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Sez. L, Sentenza n. 9499 del 19/07/2000 (Rv. 538567 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Erogazioni del datore di lavoro a titolo di liberalità - Esenzione dalla contribuzione ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Condizioni - Fattispecie relativa all'attribuzione di una partecipazione azionaria ai dipendenti della Banca Popolare di Verona in occasione del centoventicinquesimo anniversario dalla fondazione dell'istituto.
Stato
decisa il 2000-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538567-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione, ex art. 12 legge n. 153 del 1969, a condizione che non sussista nessun obbligo rispetto ad esse da parte del datore di lavoro, che l'elargizione avvenga per eventi eccezionali e non ricorrenti e che essa non sia, infine, collegata al rendimento dei lavoratori e all'andamento dell'azienda (nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha riconosciuto la natura di liberalità all'attribuzione di una partecipazione azionaria ai dipendenti della Banca Popolare di Verona in ragione di 2, 5 azioni per ogni anno di anzianità con un minimo di dieci azioni, in occasione del centoventicinquesimo anniversario dalla fondazione dell'istituto).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)