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Sez. 1 - , Sentenza n. 33848 del 30/04/2019 Cc. (dep. 25/07/2019) Rv. 276498 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento di sorveglianza - Fatti penalmente rilevanti - Valutazione - Definizione del procedimento penale - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276498-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata sulla base della denuncia sporta dalla ex convivente del detenuto in relazione a minacce di morte ricevute in occasione di un colloquio in carcere.)

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)