Sez. 1, Sentenza n. 1584 del 14/02/1995 (Rv. 490426 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Autorizzazione al curatore a svolgere un'attività negoziale - Relativo provvedimento del Tribunale fallimentare - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare, con decreto emesso in camera di consiglio, autorizza il curatore a svolgere un'attività negoziale non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo svolta al fine di integrare i poteri negoziali di cui il curatore è già investito, e pertanto non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)