Sez. 3, Sentenza n. 6645 del 09/11/1983 (Rv. 431369 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - MATRIMONIO DEL FIGLIO - CELEBRAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PERSISTENZA DELLA NECESSITÀ - PROVA A CARICO DEL LOCATORE RECEDENTE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - MATRIMONIO DEL FIGLIO - CELEBRAZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PERSISTENZA DELLA NECESSITÀ - PROVA A CARICO DEL LOCATORE RECEDENTE - CONDIZIONI.*
Il locatore il quale deduce, come causa di recesso dal contratto di locazione, ex art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la necessità di destinare l'immobile locato al figlio, in vista del progettato suo matrimonio, qualora siffatto evento siasi verificato nel corso del giudizio deve fornire - in relazione alla sistemazione abitativa realizzata dalla nuova famiglia - l'ulteriore prova del persistere dell'attualità della necessità. (V 3973/83, mass n 428908; (V 5149/81, mass n 415941; (V 1706/82, mass n 419542).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)