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Sez. 3, Sentenza n. 1706 del 16/03/1982 (Rv. 419542 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - MATRIMONIO - SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELLA NUOVA FAMIGLIA NELLE MORE, IN UN ALLOGGIO PRESO IN LOCAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419542-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEI FIGLI DEL LOCATORE - MATRIMONIO - SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELLA NUOVA FAMIGLIA NELLE MORE, IN UN ALLOGGIO PRESO IN LOCAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'urgente ed improrogabile necessità del locatore di disporre dell'immobile locato per destinarlo ad alloggio del figlio che stia per contrarre (od abbia contratto) matrimonio non viene meno nella ipotesi in cui la nuova famiglia abbia trovato sistemazione in una casa presa in locazione, non essendo tale soluzione frutto di libera scelta, ma imposta agli sposi come inconveniente minore rispetto all'alternativa del rinvio del matrimonio. Con la conseguenza che sono ininfluenti le condizioni che disciplinano tale locazione e, in particolare, la minore o maggiore entità del canone corrisposto rispetto a quello percepito per l'appartamento di cui si chiede il rilascio, trattandosi di sistemazione comunque provvisoria per le ragioni che l'anno determinata e consistenti nella necessità di sopperire momentaneamente all'esigenza di abitazione del nuovo nucleo familiare, in attesa della definizione del giudizio promosso per ottenere la disponibilità del proprio appartamento. (Conf 3168/80, mass n 406967; (Conf 6361/79, mass n 403088; (Conf 5086/79, mass n 401737).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)