Sez. 3, Sentenza n. 42529 del 06/11/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 223353 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Misure cautelari reali - Ordinanze - Effetto preclusivo - Possibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Le ordinanze inoppugnabili e quelle soggette ad impugnazione, che non siano state impugnate o in ordine alle quali siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, concretizza comunque il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione(Fattispecie relativa ad ordinanza di rigetto emessa dal tribunale all'esito dell'istanza di riesame proposta dall'imputato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal giudice del dibattimento autonomamente, sebbene un precedente decreto di sequestro emesso dallo stesso giudice e nella medesima fase processuale, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto, fosse stata annullato dal Tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)