Sez. 1, Sentenza n. 4724 del 06/07/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214100 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Inefficacia sopravvenuta determinata da violazioni di carattere formale - Reiterazione del provvedimento - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
L'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere determinata dall'inosservanza, da parte del tribunale del riesame, dei termini di cui ai commi quinto e decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. non costituisce preclusione alla reiterazione del provvedimento coercitivo, potendo essere legittimamente emesso nuovo provvedimento cautelare per i medesimi fatti e sulla base degli stessi elementi indiziari. E invero la preclusione processuale opera soltanto quando la misura custodiale sia stata annullata in conseguenza di un riesame nel merito o per la mancanza delle condizioni generali di legittimità, e non nell'ipotesi di una sua caducazione per perdita di efficacia determinata da violazioni di carattere formale, come quelle previste dall'art. 309, commi quinto e decimo, non essendo ricavabile dal vigente sistema processuale un generale divieto di reiterazione dei provvedimenti cautelari al di fuori del principio del "ne bis in idem", per sua natura inerente al merito e non alla forma del provvedimento giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)