Sez. L, Sentenza n. 855 del 29/01/1987 (Rv. 450538 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO DA ORGANO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO PRIVO DI POTERE - RATIFICA - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE LICENZIATO - VALORE DI RATIFICA - SUSSISTENZA - EFFETTI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO DA ORGANO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO PRIVO DI POTERE - RATIFICA - VALIDITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE LICENZIATO - VALORE DI RATIFICA - SUSSISTENZA - EFFETTI - LIMITI.*
Il licenziamento di un dipendente, intimato da un organo dell'ente pubblico economico datore di lavoro che sia privo del relativo potere, realizza una situazione soggettivamente complessa a formazione successiva, destinata a perfezionarsi con la ratifica del dominus, in Mancanza della quale l'atto di recesso non è né nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e soltanto nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato: questo è l'unico soggetto dal quale tale temporanea inefficacia è rilevabile, finché non intervenga la ratifica, che il giudice del merito (con accertamento di fatto incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici) può ravvisare anche nell'atto con cui l'ente si costituisce nel giudizio promosso dal lavoratore licenziato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1399 cod. civ., ha efficacia retroattiva nei confronti dello stesso dipendente, senza - però - comportarne la remissione in termini ai fini della impugnativa del licenziamento. (V 1250/85, mass n 439354; (V 591/84, mass n 432734; (V 4601/83, mass n 429470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)