Sez. 2, Sentenza n. 1608 del 24/04/1975 (Rv. 375200 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DI TUTTI I CONTRAENTI O LORO EREDI - NECESSITA - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DI TUTTI I CONTRAENTI O LORO EREDI - NECESSITA - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE.*
Il giudizio relativo all'accertamento della simulazione di un contratto deve svolgersi nei confronti di tutti coloro che parteciparono al contratto stesso, ovvero dei loro eredi, - qualora uno dei contraenti sia deceduto prima dell'inizio del giudizio -, implicando l'accertamento di un rapporto giuridico indivisibile, in quanto destinato a produrre i propri effetti nei confronti di piu soggetti. L'esigenza della necessaria partecipazione al giudizio di tutti i contraenti, o dei loro eredi, viene meno soltanto nella ipotesi in cui la simulazione sia fatta valere in via di eccezione, giacche in tal caso essa deve essere accertata incidenter tantum e gli effetti del giudicato non vanno oltre il fine che con quella eccezione si volle conseguire. (V 349/75, mass n 373584; 1518/72, mass n 358207; (V 393/72, mass n 356291; 2485/70, mass n 348765; (V 3777/69, mass n 344062).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)