Sez. 5, Sentenza n. 22561 del 01/12/2004 (Rv. 578153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione non depositato nel termine prescritto - Dichiarazione di improcedibilità - Mancanza - Conseguenze - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Diversità di contenuto rispetto al primo ricorso - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
In tema di giudizio di cassazione, non si verifica consumazione del potere di impugnazione, ai sensi dell'art. 387 cod. proc. civ., qualora, dopo un primo ricorso non depositato nel termine prescritto dall'art. 369 del codice medesimo, venga tempestivamente proposto un secondo ricorso, sostitutivo del precedente, anteriormente alla dichiarazione di improcedibilità del primo; né assume alcun rilievo il fatto che detto secondo ricorso abbia un contenuto diverso rispetto al primo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)