Sez. 1, Sentenza n. 26319 del 11/12/2006 (Rv. 593445 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Condizioni - Intervenuta dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità - Mancanza - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Diversità dei motivi - Ammissibilità - Termine - Decorrenza dalla notificazione della prima impugnazione - Contestuale dichiarazione d'inammissibilità del primo ricorso - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata: la mera notificazione del primo ricorso non comporta infatti la consumazione del potere d'impugnazione, nè all'ammissibilità del secondo ricorso osta la contestuale declaratoria d'improcedibilità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente, il quale abbia sopperito al mancato deposito dell'originale del ricorso, provvedendo ad allegare la copia a lui notificata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)