Sez. L, Sentenza n. 530 del 22/01/1981 (Rv. 411010 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DOMANDA DI DISTRAZIONE FORMULATA DAL DIFENSORE D'UFFICIO - RIGETTO - CONDIZIONI - DIFETTO DI REVOCA O DI RINUNCIA AL BENEFICIO - SOCCOMBENZA DELLA CONTROPARTE NON AMMESSA AD EGUALE BENEFICIO - CONSEGUENZE.*
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DOMANDA DI DISTRAZIONE FORMULATA DAL DIFENSORE D'UFFICIO - RIGETTO - CONDIZIONI - DIFETTO DI REVOCA O DI RINUNCIA AL BENEFICIO - SOCCOMBENZA DELLA CONTROPARTE NON AMMESSA AD EGUALE BENEFICIO - CONSEGUENZE.*
In presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale per il quale non risulti in modo certo ed univoco la volonta della parte di rinunziare al beneficio, il giudice, in Sede di regolamento delle spese processuali non puo tenere conto dell'eventuale richiesta del suo difensore di distrazione delle spese, che non vale di per se a concretare una rinunzia implicita della parte al patrocinio a spese dello stato, ma deve in ogni caso provvedere alla liquidazione a norma dell'art 14, comma secondo, legge 11 agosto 1973 n 533 e, nell'ipotesi di soccombenza della controparte non ammessa ad eguale beneficio ed ove non ritenga di dichiarare la totale compensazione a norma dell'art 92, comma secondo, cod proc civ, pronunciare nei confronti di quella la relativa condanna, in base alla quale lo stato, una volta passata in giudicato la sentenza, esercitera, a norma del citato art 14, comma primo, il diritto di ripetizione. (Conf 3406/79, mass n 399831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)