Sez. L, Sentenza n. 3406 del 16/06/1979 (Rv. 399831 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DOMANDA DI DISTRAZIONE FORMULATA DAL DIFENSORE DI UFFICIO - RIGETTO - CONDIZIONI - DIFETTO DI REVOCA O DI RINUNCIA AL BENEFICIO - SOCCOMBENZA DELLA CONTROPARTE NON AMMESSA AD EGUALE BENEFICIO - CONSEGUENZE.*
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - DOMANDA DI DISTRAZIONE FORMULATA DAL DIFENSORE DI UFFICIO - RIGETTO - CONDIZIONI - DIFETTO DI REVOCA O DI RINUNCIA AL BENEFICIO - SOCCOMBENZA DELLA CONTROPARTE NON AMMESSA AD EGUALE BENEFICIO - CONSEGUENZE.*
In presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale per il quale non sia intervenuta revoca nei casi previsti dalla legge ed ove non risulti in modo certo ed univoco la volonta della parte di rinunciare al beneficio stesso, il giudice, in Sede di regolamento delle spese processuali non puo tenere conto dell'eventuale richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore di ufficio; ma deve, in ogni caso, emettere il provvedimento di liquidazione a norma dell'art 14, comma secondo, legge n 533 del 1973 e, nell'ipotesi di soccombenza della controparte non ammessa ad eguale beneficio ed ove non ritenga di dichiarare la totale compensazione a norma dell'art 92, comma secondo, cod proc civ, pronunciare nei confronti di quella la relativa condanna, in base alla quale l'erario - una volta passata in giudicato la sentenza - esercitera, poi, il diritto di ripetizione conferitogli dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)