Sez. 1, Sentenza n. 3535 del 28/07/1989 (Rv. 463514 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - STATUIZIONE DI ADEGUAMENTO - CONTESTAZIONE DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - ANNULLAMENTO CON RINVIO DI DETTA PRONUNCIA - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - STATUIZIONE DI ADEGUAMENTO - CONTESTAZIONE DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - ANNULLAMENTO CON RINVIO DI DETTA PRONUNCIA - NECESSITÀ.*
Nel procedimento di Cassazione, che sia stato instaurato contro la statuizione di adeguamento dell'assegno di divorzio alle mutate condizioni economiche dei coniugi, la sopravvenienza della legge 6 marzo 1987 n. 74 impone l'annullamento con rinvio di detta pronuncia, qualora siano in discussione i presupposti di detto adeguamento, tenuto conto che tale legge, modificando, con l'art. 10, l'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha introdotto innovazioni in materia, pure con riguardo al collegamento fra "quantum" dell'assegno e situazione patrimoniale dei coniugi, e che queste innovazioni sono di immediata applicazione nei giudizi in corso, alla stregua dei principi generali sullo "ius superveniens", nonché della disposizione transitoria dell'art. 23 della medesima legge n. 74 del 1987 (che prevede l'ultrattività della previgente normativa solo per quanto attiene alle regole processuali). (V 2966/88, mass n 458520; (V 2039/88, mass n 457911).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)