Sez. L, Sentenza n. 17396 del 17/11/2003 (Rv. 568237 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL ed istituzione delle ASL - Conseguenze - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Regione Calabria - Incidenza - Esclusione - Legge regionale n. 39 del 1996 - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma degli art. 6 legge n. 724 del 1994 e 2 comma 14 della legge n. 594 del 1995 (che hanno trasferito alle Regioni i debiti delle soppresse USL, prevedendo che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo costituite aziende sanitarie locali i debiti preesistenti), si è realizzata una successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL; ne consegue, quanto alla regione Calabria, la sua legittimazione passiva nelle controversie instaurate dai dipendenti ex Aias per debiti pregressi. Tale legittimazione non è esclusa dalla disposizione della legge regionale n. 39 del 1996, che all'art. 3 ha stabilito che nei giudizi concernenti i crediti e i debiti pregressi delle soppresse Usl la legittimazione attiva e passiva spetta ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori, giacché tale norma non ha inciso né poteva incidere, sulle disposizioni delle ricordate leggi statali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 01/01/1996 num. 39 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)