Sez. L, Sentenza n. 18352 del 01/12/2003 (Rv. 568594 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL ed istituzione delle ASL - Conseguenze - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Sussistenza - Controversie relative - Legittimazione - Legge Reg. Calabria n. 39/1996 - Interpretazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo - costituite aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria; ne consegue, quanto alla regione Calabria, la sua legittimazione passiva nelle controversie instaurate dai dipendenti ex Aias per debiti pregressi. Tale legittimazione non è esclusa dalla disposizione della legge regionale n. 39 del 1996 che all'art. 3 ha stabilito che nei giudizi concernenti i crediti e i debiti pregressi delle soppresse Usl la legittimazione attiva e passiva spetta ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori, giacché tale norma va interpretata in conformità al principio sopraenunciato, che deriva dall'applicazione di una legge statale gerarchicamente sovraordinata, non avendo peraltro la Regione alcuna competenza in materia procedurale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 01/01/1996 num. 39 art. 3, Legge Reg. Calabria 23/12/1996 num. 39 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)