Sez. 3, Sentenza n. 10730 del 23/07/2002 (Rv. 556094 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL ed istituzione delle ASL - Conseguenze - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Sussistenza - Gestioni stralcio - Attribuzioni - Proroga della soggettività delle USL - Configurabilità - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Legittimazione processuale delle gestioni stralcio e delle Regioni - Sussistenza - Legittimazione processuale delle ASL - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo - costituite aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria); ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva, spetta non già alla ASL subentrante, bensì alla USL soppressa, ovvero alla Regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)