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Sez. 3, Sentenza n. 8162 del 23/05/2003 (Rv. 563468 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali - Disciplina ex art. 6 legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" delle regioni nei rapporti facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali - Regione Basilicata - Legge regionale n. 50 del 1994 - Successione delle u.s.l. nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle u.s.l. soppresse - Contrasto con l'art. 117 Cost. e con il principio della legislazione nazionale di cui all'art. 6 legge n. 724 del 1994 - Esclusione alla stregua della sentenza della Corte cost. n. 89 del 2000.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563468-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

La regola posta dall'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che stabilisce che in nessun caso le regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neo - costituite Aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali e prevede la creazione di apposite gestioni a stralcio, poi sostituite (ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) da gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, i quali agiscono come organi delle regioni, così stabilendo una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle unità sanitarie locali soppresse, non trova applicazione nella Regione Basilicata, per la quale la legge regionale n. 50 del 1994, all'art. 4, dispone che le u.s.l., costituite in Aziende u.s.l., subentrano nei procedimenti amministrativi e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle u.s.l. soppresse il cui ambito territoriale risulti in esse ricompreso. In virtù di tale disciplina - ribadita dall'art. 49 della legge regionale n. 27 del 1996 - nella Regione Basilicata il soggetto subentrante nelle posizioni giuridiche delle soppresse u.s.l. è quindi individuato nelle Aziende u.s.l. di nuova istituzione, senza che tale regolamentazione contrasti, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89 del 2000, né con l'art. 117 Cost., né con il principio della legislazione nazionale sancito dall'art. 6, comma primo, della legge n. 724 del 1994, sia perché la normativa regionale costituisce anche meccanismi di gestione distinta e di contabilità separata tali da evitare la confusione tra le diverse masse patrimoniali, sia perché la normativa nazionale stabilisce strumenti di garanzia delle regioni e interventi regionali relativi alle gestioni stralcio, così da escludere ogni responsabilità delle stesse Aziende sanitarie.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Basilicata 24/12/1994 num. 50 art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Basilicata 10/06/1996 num. 27 art. 49 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)