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Sez. 2, Sentenza n. 1761 del 14/07/1967 (Rv. 328621 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PAGAMENTO DI COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI ED EXTRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO ORDINARIO - PROVVEDIMENTO DECISORIO - SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO COME ORDINANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328621-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PAGAMENTO DI COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI ED EXTRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO ORDINARIO - PROVVEDIMENTO DECISORIO - SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I MEZZI ORDINARI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO COME ORDINANZA - IRRILEVANZA.*

Qualora l'avvocato abbia richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi spettantigli sia per prestazioni giudiziali che stragiudiziali, il procedimento ordinario, che e il solo consentito per queste ultime, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, la materia propria del procedimento speciale di conseguenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve sottostare alla disciplina del procedimento ordinario e concludersi con sentenza soggetta ai mezzi ordinari d'impugnazione. E, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto contro il provvedimento del giudice che abbia deciso sull'opposizione al decreto ingiuntivo predetto, anche se tale provvedimento sia stato qualificato, erroneamente, ordinanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)