Sez. 2, Sentenza n. 2062 del 17/10/1970 (Rv. 348163 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI E PENALI O STRAGIUDIZIALI - APPLICABILITA DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I NORMALI MEZZI - PROPONIBILITA DELL'APPELLO EX ART 30 DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - INDAGINE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI E PENALI O STRAGIUDIZIALI - APPLICABILITA DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNABILITA CON I NORMALI MEZZI - PROPONIBILITA DELL'APPELLO EX ART 30 DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - INDAGINE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Se l'avvocato o il procuratore legale abbia chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei diritti e degli onorari dovutigli per prestazioni sia giudiziali che stragiudiziali o per prestazioni giudiziali civili ed insieme penali, l'opposizione all'ingiunzione segue, nel suo svolgimento processuale, la Forma dei comuni giudizi di cognizione ed e decisa con sentenza la quale e soggetta ai normali mezzi di impugnazione, attraendo il procedimento ordinario, nella sua generale disciplina normativa, quella parte della controversia costituente la materia propria del procedimento speciale di cui alla legge 13 giugno 1942 n 794 (previsto per le sole prestazioni giudiziali in materia civile e che attribuisce carattere di ordinanza non appellabile alla decisione emessa dal tribunale sull'opposizione). Pertanto, il giudice di secondo grado investito dell'appello contro la sentenza che abbia deciso l'opposizione a tale decreto ingiuntivo al fine di poter ritenere proponibile o meno l'appello, ex art 30 della citata legge n 794 del 1942, deve compiere anche ex officio, l'essenziale indagine di accertare la natura di tutte le prestazioni professionali, per il pagamento delle quali era stato chiesto ed ottenuto il decreto stesso. (V 2503'67, mass n 329818 1761'67, mass n 328621).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)