Sez. 2, Sentenza n. 1957 del 26/02/1994 (Rv. 485474 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere | Prestazioni giudiziali e stragiudiziali - Decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dall'avvocato - Opposizione - Disciplina applicabile.
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - In genere
Nel caso in cui l'avvocato (o il procuratore legale) abbia chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi spettantigli sia per prestazioni giudiziali che stragiudiziali, il procedimento ordinario, che è il solo consentito per queste ultime (mentre per le prestazioni giudiziali è applicabile lo speciale regime di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794), attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, la materia propria del procedimento speciale, con la conseguenza che nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, è applicabile la disciplina del procedimento ordinario, che deve concludersi con sentenza soggetta ai mezzi ordinari d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)