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Sez. 2, Sentenza n. 1340 del 09/02/1994 (Rv. 485259 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485259-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere

La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio solo nella controversia promossa per far valere diritti presupponenti la validità del contratto medesimo, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda prescinda dalla suddetta validità, come nel caso in cui sia richiesto lo scioglimento del contratto per ragioni diverse dalla nullità, ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita (nella specie il menzionato divieto è stato ritenuto operante, avendo l'attore chiesto lo scioglimento del contratto, per effetto di recesso ex art. 1385 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)