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Sez. 2, Sentenza n. 5047 del 06/11/1978 (Rv. 394802 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - PROSECUZIONE IN ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE INTRAPRESA DAL PREVENIENTE - OBBLIGHI DI QUEST'ULTIMO - FUNZIONE E CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1978-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394802-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - PROSECUZIONE IN ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE INTRAPRESA DAL PREVENIENTE - OBBLIGHI DI QUEST'ULTIMO - FUNZIONE E CONTENUTO.*

In tema di rispetto delle distanze tra costruzioni colui che edifica per primo deve attenersi, nella prosecuzione in altezza della costruzione da lui intrapresa, al criterio di prevenzione adottato originariamente, in maniera da non pregiudicare le aspettative e gli interessi del vicino prevenuto, con riguardo all'ipotesi che in avvenire, intendendo anch'egli costruire, debba adeguarsi al criterio prescelto dal primo costruttore, in quanto il principio di prevenzione e diretto unicamente a regolare armonicamente lo svolgimento dei rapporti tra le costruzioni che sorgano su fondi contigui e non per consentire e assicurare posizioni di vantaggio al preveniente in danno del prevenuto. (Conf 3347/75, mass n 377483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)