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Sez. 2, Sentenza n. 3421 del 25/05/1981 (Rv. 414016 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA, DA PARTE DEL PRIMO COSTRUTTORE, NELLA PROSECUZIONE IN ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414016-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLA SCELTA, DA PARTE DEL PRIMO COSTRUTTORE, NELLA PROSECUZIONE IN ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Colui che per primo abbia costruito adottando una delle alternative offertegli dalla legge in tema di distanza dal confine, non puo modificare tale scelta nella prosecuzione in altezza della costruzione e, pertanto, ove si sia giovato della facolta di costruire sul confine, non puo recedere dalla scelta compiuta, operando (nei piani superiori) delle rientranze per aprirvi delle vedute, e costringere il vicino ad uniformarsi alla nuova scelta attuata, a meno che non si discosti dal confine di oltre tre metri o di quelle maggiori distanze previste dai regolamenti edilizi. (V 5047/78, mass n 394802; (V 3347/75, mass n 377483; (Conf 401/79, mass n 396509).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)