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Sez. 2, Sentenza n. 3347 del 15/10/1975 (Rv. 377483 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - PORTATA E FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377483-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - PORTATA E FUNZIONE.*

Il criterio della prevenzione, vigente in materia edilizia, non e dettato dalla legge per favorire incondizionatamente colui che costruisce per primo, in danno del proprietario contiguo che voglia successivamente costruire: diritto di prevenzione significa soltanto che colui che costruisce per primo, con la scelta operata - tra: il costruire sul confine; il costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice o quella maggiore fissata dai regolamenti locali; il costruire con distacco dal confine, a distanza inferiore alla meta di quella totale prescritta per le costruzioni sui fondi finitimi - determina le modalita da seguire e che una volta operata la scelta ad essa debba attenersi. (V 2473/73, mass n 365895; 1471/72, mass n 358123; (V 1376/71, mass n 351631; 2893/67, mass n 330520).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)