Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008 (Rv. 601909 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Art. 10 del d.lgs. n. 51 del 1998 introduttivo dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941 - Assegnazione degli affari civili ai giudici onorari di tribunale - Criteri - Lavoro giudiziario da assegnare ai giudici onorari di tribunale - Limiti - Attività giurisdizionali implicanti svolgimento di udienze - Esclusione - Insussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 51 del 1998, che ha introdotto l'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941, l'assegnazione degli affari ai giudici onorari di tribunale deve avvenire in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari; tale norma esclude altresì l'assegnazione dei procedimenti cautelari e possessori ai predetti giudici onorari ma non limita il lavoro giudiziario di questi ultimi alle sole attività che non prevedano lo svolgimento di udienze.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)