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Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 31/01/2012 (Rv. 621257 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Assegnazione degli affari civili ai giudici onorari di tribunale - Criteri - Art. 10 del d.lgs. n. 51 del 1998 introduttivo dell'art. 43-bis del r.d. n. 12 del 1941 - Circolari del CSM in tema di attività dei predetti giudici onorari - Natura - Fonti normative di secondo grado - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621257-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

Le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari di tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. Pertanto la circostanza che un G.O.T. abbia pronunciato una sentenza in materia non consentita dalle suddette circolari non è causa di nullità della sentenza stessa, se non risulti altrimenti violato l'art. 43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dall'art. 10 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)