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Sez. U, Sentenza n. 12644 del 19/05/2008 (Rv. 603268 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Motivo di ricorso attinente all'avvenuta decisione di una causa da parte di giudici onorari in entrambi i gradi di giudizio - Vizio di costituzione dell'organo giudicante - Astratta configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per motivi relativi alla giurisdizione - Vizio di costituzione dell'organo giudicante - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 43 "bis" del r.d. n. 12 del 1941 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603268-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Il motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di giurisdizione per essere stato deciso da un giudice onorario l'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado da un giudice di pace è inammissibile, prospettandosi in realtà solo un vizio di costituzione dell'organo giudicante in rapporto alla sua natura di giudice onorario per violazione dell'art. 43 "bis" del r.d. n. 12 del 1941; violazione, peraltro, non sussistente atteso che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, mentre è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sulla base del carattere eccezionale delle funzioni giurisdizionali attribuibili ai giudici onorari, atteso che l'art. 106 Cost. prevede la nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)