Sez. 3, Sentenza n. 4656 del 02/03/2006 (Rv. 588097 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Azionabilità da parte del contraente dei diritti dall'assicurato - Consenso espresso dell'assicurato - Necessità - Rinuncia - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nell'assicurazione per conto di chi spetta, la previsione del comma secondo dell'art. 1891 cod. civ., secondo la quale il contraente può far valere in nome proprio i diritti dell'assicurato con l'espresso consenso di questi (e quindi può anche richiedere l'indennizzo, con effetti interruttivi della prescrizione), configura un'ipotesi di sostituzione, la quale trova titolo in uno specifico mandato che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non una rinuncia, per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)