diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 20/07/2004 (Rv. 574707 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Assicurazione per conto di chi spetta - Domanda di pagamento dell'indennizzo proposta dall'assicurato - Domanda del contraente di pagamento dell'indennizzo spettante all'assicurato - Diversità - Conseguenze - Proposizione solo in appello da parte del contraente della domanda di surroga nella posizione dell'assicurato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574707-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Nelle controversie originate da un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta dall'assicurato è radicalmente diversa da quella con la quale lo stesso indennizzo venga richiesto all'assicuratore del contraente facendo valere in giudizio il diritto spettante all'assicurato, con l'espresso consenso di questi, a norma dell'art. 1891 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello, la domanda di una società di spedizioni, avente stipulato un contratto per conto di chi spetta in favore delle aziende proprietarie della merce trasportata, che a seguito del furto della merce trasportata aveva chiesto in primo grado di essere indennizzata, dalle società che avevano operato il trasporto, del danno subito avendo dovuto rifondere il valore della merce sottratta alle proprietarie, e soltanto in appello faceva valere il proprio diritto di surrogarsi ai proprietari della merce assicurata al fine di pretendere l'importo corrisposto in qualità di vettore agli stessi proprietari assicurati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)