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Sez. L, Sentenza n. 155 del 10/01/1997 (Rv. 501638 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Prestazione di lavoro supplementare da parte di lavoratore assunto a tempo parziale - Sanzione amministrativa prevista a carico del datore di lavoro - Natura proporzionale - Configurabilità - Limite massimo - Sussistenza - Esclusione - Condonabilità ex art. 18 legge n. 724 del 1994 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501638-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La sanzione amministrativa prevista, nella misura di L. 40.000, dall'art. 5, commi tredicesimo e quattordicesimo del D.L. 30 ottobre 1984 n. 863, nei confronti del datore di lavoro che faccia prestare lavoro supplementare a dipendenti con contratto a tempo parziale in violazione del quarto comma dell'articolo citato, è fissa - nel senso che non va determinata tra un minimo ed un massimo - e, in quanto proporzionale al numero delle giornate in cui ciascun lavoratore abbia svolto lavoro supplementare, non ha un massimo in conformità all'art. 10, primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689. La stessa sanzione non è condonata per effetto del pagamento, con le modalità previste dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le prestazioni di lavoro supplementare per cui essa è stata applicata, perché tale condono riguarda i reati e le sanzioni relative all'omesso pagamento dei contributi e alle violazioni delle norme sul collocamento, mentre quella in questione è una norma a tutela dell'occupazione ma non del collocamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10 com. 1, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)