Sez. L, Sentenza n. 8658 del 14/08/1999 (Rv. 529336 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme a tutela dell'occupazione - Opposizione contro le relative ordinanze - ingiunzioni - Assimilabilità alle opposizioni relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie - Esclusione - Conseguenze - Sentenza del pretore - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Unico mezzo esperibile - Adozione da parte del pretore del rito del lavoro - Ininfluenza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione - Qualificazione del rapporto effettuata da parte del giudice stesso - Rilevanza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Ai giudizi di opposizione contro ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme a tutela dell'occupazione (nella specie: art. 5, comma quarto del D.L. n.726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984) non è applicabile la disposizione dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, che sottopone le opposizioni relative alle violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie alla disciplina processuale delle controversie previdenziali; ne consegue che, secondo la regola generale contenuta nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, la sentenza del pretore è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione e non con appello davanti al tribunale, senza che in senso contrario rilevi la circostanza che il pretore abbia giudicato in funzione di giudice del lavoro, dovendosi dare attuazione al principio secondo cui non è il tipo di procedimento adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a determinare il mezzo di impugnazione esperibile, ma la qualificazione del rapporto controverso effettuata dal medesimo giudice. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del gravame non rilevata dal giudice di secondo grado ed ha cassato senza rinvio la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1994 num. 726 art. 5, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)