Sez. L, Sentenza n. 6437 del 01/07/1998 (Rv. 516866 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previsto dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - Ambito di applicazione - Materia previdenziale e assistenziale - Violazione delle norme sul collocamento - Estensione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il condono previsto dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 è limitato alla materia previdenziale e assistenziale come è fatto palese dall'intestazione e dal tenore letterale della disposizione, e non si estende agli illeciti consistenti nella violazione delle norme sul collocamento, la cui natura e la cui funzione non sono in alcun modo riconducibili alla materia della previdenza e assistenza.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)