Sez. L, Sentenza n. 5647 del 15/12/1989 (Rv. 464612 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODI DI ASSENZA PER FERIE O PER PERMESSI SINDACALI - CALCOLO - INCLUSIONE DI UN'INCOLUMITÀ CONTRATTUALE QUALE IL CONTRIBUTO-PASTO CON EROGAZIONE LIMITATA ALLE SOLE GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA - INAMMISSIBILITÀ - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - LEGITTIMITÀ - LIMITI - ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - CALCOLO - INCLUSIONE DEL PREDETTO CONTRIBUTO-PASTO - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODI DI ASSENZA PER FERIE O PER PERMESSI SINDACALI - CALCOLO - INCLUSIONE DI UN'INCOLUMITÀ CONTRATTUALE QUALE IL CONTRIBUTO-PASTO CON EROGAZIONE LIMITATA ALLE SOLE GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA - INAMMISSIBILITÀ - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - LEGITTIMITÀ - LIMITI - ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - CALCOLO - INCLUSIONE DEL PREDETTO CONTRIBUTO-PASTO - OBBLIGATORIETÀ.*
Nel trattamento economico spettante al lavoratore subordinato nei periodi di assenza per ferie o per permessi sindacali, non deve essere incluso un'indennità contrattuale quale il contributo-pasto, ancorché configuri un'erogazione del datore di lavoro di natura retributiva, ove dai patti della contrattazione collettiva od individuale emerga la volontà delle parti di limitare detta erogazione alle sole giornate in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro, atteso che il cosiddetto principio dell'omnicomprensività della retribuzione - che consiste nell'inclusione di ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza e che è adottato dal legislatore con riferimento a specifici istituti - non ha valore di regola generale nell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa (nel rispetto del precetto fissato nell'art. 36 cost. In tema di giusta retribuzione) dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi - come nei suddetti casi del trattamento per ferie o per permessi sindacali - una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli elementi della retribuzione, specificamente considerati. In presenza invece di una tale norma - quale l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 che determina il compenso per le festività infrasettimanali in base alla normale retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio e che quindi adotta inderogabilmente il criterio dell'omnicomprensività della retribuzione - il contributo-pasto deve essere viceversa incluso nel suddetto compenso con conseguente nullità parziale della clausola collettiva se interpretata nel senso che di escludere tale computabilità. (principio affermato con riferimento al contributo-pasto istituito dall'art. 26 C.C.n.L. 18 giugno 1970 per i dipendenti di aziende di credito). (Conf 3354/88, mass n 458738; (Conf 1316/88, mass n 457479; (Conf 2784/87, mass n 451899; (Conf 2779/87, mass n 451891; (Conf 1069/84, mass n 433228; (Conf 1073/84, mass n 433230).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)