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Sez. 5, Sentenza n. 7636 del 31/03/2006 (Rv. 588675 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Società di persone - Perdita della qualità di socio - Cessione delle quote sociali - Prova della data - Scrittura privata non autenticata - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Esclusione - Opponibilità alla società - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588675-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, poichè l'Amministrazione finanziaria deve considerarsi terzo rispetto all'atto di cessione delle quote sociali posto in essere dal socio di una società di persone, la data dell'atto non è ad essa opponibile, ai fini della dimostrazione della perdita della qualità di socio in epoca anteriore alla chiusura dell'esercizio finanziario, qualora la cessione risulti da una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata, e non si sia verificato uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., conferiscono certezza alla data dell'atto; in tal caso, d'altronde, poiché anche la società assume la posizione di terzo nei confronti dell'atto, la data di quest'ultimo non è opponibile neppure ad essa, affinchè ne tenga conto in sede di distribuzione degli utili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 29/09/1973 num. 573 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)