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Sez. U, Sentenza n. 4633 del 15/07/1988 (Rv. 459520 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI AD UN SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO ESPLETATO DAL COMUNE NON MEDIANTE UNA AZIENDA SPECIALE MA MEDIANTE GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA - NATURA PUBBLICISTICA - ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 10 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI UN AUTISTA DI UNA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DEL TRASPORTO URBANO ASSUNTO DAL COMUNE IN GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459520-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI AD UN SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO ESPLETATO DAL COMUNE NON MEDIANTE UNA AZIENDA SPECIALE MA MEDIANTE GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA - NATURA PUBBLICISTICA - ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 10 DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI UN AUTISTA DI UNA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DEL TRASPORTO URBANO ASSUNTO DAL COMUNE IN GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA.*

Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto ha natura pubblicistica qualora il servizio stesso sia espletato dal comune non mediante la Costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, ma mediante gestione diretta in economia, sicché quei dipendenti vengano ad essere stabilmente inseriti nell'ambito della detta organizzazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente territoriale. Tale natura pubblicistica del rapporto predetto - la quale non è esclusa dallo assoggettamento del medesimo alla disciplina dei contratti collettivi - comporta che la controversia ad esso relativa sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando in contrario la norma dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che (nel testo sostituito dalla legge 24 aprile 1957 n. 633) attribuisce all'autorità giudiziaria le controversie relative ai rapporti soggetti alle norme del citato R.d. del 1931, atteso che essa, anche alla luce dell'art. 2093, secondo comma, cod. civ., è applicabile sempreché i rapporti predetti, in quanto correlati all'Esercizio di imprese da parte dell'ente pubblico non economico, non costituiscano oggetto di rapporti di pubblico impiego. (nella, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda con cui l'autista di una società concessionaria del servizio pubblico del trasporto urbano, del quale il comune aveva assunto la gestione diretta in economia, chiedeva il riconoscimento a rimanere in servizio alle dipendenze dell'ente pubblico). (V 3290/85, mass n 440956; (V 2467/82, mass n 420327; (V 2467/82, mass n 420328).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 15, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)