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Sez. U, Sentenza n. 6785 del 03/06/1992 (Rv. 477533 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Enti pubblici non economici - Svolgimento di attività di tipo imprenditoriale - Organizzazione separata dalla struttura pubblicistica dell'ente - Rapporti di lavoro - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Attività imprenditoriale svolta direttamente da un ente pubblico non economico - Rapporti di lavoro - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Servizio municipale di trasporti esercitato dal Comune con gestione diretta a cura della giunta - Controversia fra il Comune ed il dipendente addetto alla direzione del servizio municipale di trasporti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1992-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477533-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Quando un'attività, sia pure di tipo imprenditoriale, sia svolta direttamente da un ente pubblico non economico, i rapporti di lavoro del personale ad essa addetti restano di natura pubblicistica, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre allorché detta attività sia invece espletata mediante un'organizzazione separata dalla struttura pubblicistica dello stesso ente, e cioè con caratteri di autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, i rapporti di lavoro del relativo personale vengono ad atteggiarsi come distinti da quelli (di natura pubblicistica) degli altri dipendenti, sicché le relative controversie sono devolute, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 2093, secondo comma, cod. civ., alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo determinante, ai fini del riparto della giurisdizione, non già l'intrinseca disciplina dei rapporti (la quale può essere dettata anche dalle stesse fonti) ma il tipo di relazione fra l'apparato amministrativo dell'ente pubblico non economico e l'attività imprenditoriale (sia pure non diretta a fini speculativi) esercitata. Pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia fra un Comune e il dipendente addetto alla direzione del servizio municipale di trasporti da tale ente esercitato con gestione diretta a cura della relativa giunta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)