Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 18/03/1987 (Rv. 451841 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA SULL'INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - IMPUGNAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA SULL'INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - IMPUGNAZIONE.*
Il provvedimento con cui il pretore, a norma dell'art. 612 cod. proc. civ., invece di limitarsi a determinare le modalità di esecuzione forzata di obblighi di fare (o di non fare) stabiliti in una sentenza di condanna, risolva una controversia, insorta in detta Sede, sull'interpretazione da darsi al titolo esecutivo, ha natura ed efficacia di sentenza per la parte che viola i limiti posti dalla legge al processo esecutivo e ai poteri del giudice che lo dirige, costituendo, in sostanza, pronuncia decisoria in relazione alla pretesa di una parte che il titolo contenga la condanna ad un "facere" diverso da quello ravvisato dalla controparte, che va dedotta con l'opposizione all'esecuzione nella Sede e nelle forme prescritte dall'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ.. ne consegue non la inesistenza, bensì la nullità del detto provvedimento, denunciabile non con un'opposizione all'esecuzione, ma con una impugnazione in senso proprio. (V 5178/81, mass n 415977; (V 190/77, mass n 383705; (V 1715/74, mass n 369887; (V 1715/74, mass n 369888).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)