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Sez. 3, Sentenza n. 1715 del 07/06/1974 (Rv. 369887 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - ORDINANZE DETERMINATIVE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - IMPUGNABILI CON I MEZZI ORDINARI - ESCLUSIONE - LIMITI - DECISIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI.*
Stato
decisa il 1974-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369887-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - ORDINANZE DETERMINATIVE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - IMPUGNABILI CON I MEZZI ORDINARI - ESCLUSIONE - LIMITI - DECISIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI.*

Il provvedimento che il pretore, quale giudice dell'esecuzione, emette in Sede di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare ai sensi dell'art 612 cod proc civ al fine di determinare - sentita la parte obbligata - le concrete modalita dell'esecuzione e per risolvere le difficolta che sorgono al riguardo, ha natura e Forma di ordinanza ed e, come tale, non impugnabile coi mezzi propri delle sentenze. Se, pero, il pretore, esorbitando dalle sue funzioni, abbia deciso questioni controverse di natura sostanziale, il provvedimento, sebbene emesso sotto Forma di ordinanza ha carattere sostanziale di sentenza ed e soggetto ai normali mezzi di impugnazione. (Conf 124'68, mass n 330970; V 1967'72, mass n 359085).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)